Dotazioni di Sicurezza Obbligatorie
La nuova normativa entrata in vigore dal 21/10/2024 prevede alcuni cambiamenti nelle dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo per natanti e imbarcazioni da diporto in relazione alla distanza dalla costa. Per una completa visione sui punti della normativa invitiamo a scaricare l'ALLEGATO V dell'articolo 54 della GAZZETTA UFFICIALE che troverai in fondo alla pagina tra i documenti in allegato.
C) Prescrizioni generali ed equivalenze
- Il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario.
- Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, i conduttori di tavole e derive a vela, kitesurf, moto d’acqua e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un dispositivo individuale di galleggiamento con classe prestazionale minima categoria 50, marcato CE in accordo alle norme ISO come emendate.
- La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati o di modifiche strutturali che producano differenziali magnetici.
- Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO come emendate.
- La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.
- Le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica conforme al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 193 del 19/08/2002.
- L’E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all’I.M.R.C.C. e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
- La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile.
- L’imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi considerati equivalenti a quelli prescritti.
D) Riferimenti normativi delle tabelle A) e B)
(a) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219.
(b) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02/03/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 85 dell’11/04/2009.
(c) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate, come indicati dalla Circolare Serie Generale n. 80/2009 in data 17/11/2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
(d) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
(e) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre 1999, n. 385.
(f) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 387.
(g) dispositivi approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 388.
(h) conforme alla tabella D allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e successive modifiche.
(i) dispositivi a approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 386.
(l) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
(m) apparati conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
E) Estintori
- Gli estintori per le unità da diporto con marcatura CE sono individuati dal manuale del proprietario.
- Per le unità non munite di marcatura CE, gli estintori sono individuati come segue:
Natanti (1 estintore) |
Potenza totale installata P (KW) |
Capacità estinguente portatile |
P ≤ 18.4
18,4 < P ≤ 147
P > 147 |
13 B
21 B
34 B |
Imbarcazioni |
Potenza totale installata P (KW) |
Numero e capacità estinguente degli estintori |
|
In plancia o posto guida |
In prossimità dell'apparato motore |
In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti |
P ≤ 18.4
18.4 < P ≤ 74
74 < P ≤ 147
147 < P ≤ 294
294 < P ≤ 368
P > 368 |
1 da 13 B |
1 da 21 B
2 da 13 B
1 da 21 B e 1 da 13 B
1 da 34 B e 1 da 21 B
2 da 34 B |
1 da 13 B |
Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori sono:
- per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B
- per potenza superiore a 294 KW: 1 da 21 B
|