Sono ben 7 ed ognuno ha i suoi tecnici sparsi un po’ per l’Italia (sarebbe quindi ora di far tramontare la frase che accomuna tutti i diportisti: “ devo rifare il Rina”...)
Tra questi, auale scegliere?
Come sempre, farsi guidare solo dal portafoglio non è la soluzione. È vero che il risparmio è importante ma spendere meno non sempre significa risparmiare e chi va in barca lo sa bene. Farsi qualche domanda è già una buona partenza.
Quando mi programmeranno la visita? Quanto durerà? In quanto tempo mi rilasceranno il rinnovo o la convalida?
Ma a cosa serve questo benedetto certificato?
Il Certificato di Sicurezza attesta la conformità dei requisiti minimi di sicurezza alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Codice della Nautica, per le unità iscritte al RID (Registro imbarcazioni da diporto).
Il certificato di sicurezza deve essere rinnovato dopo 8 anni dal primo rilascio per le nuove unità marcate CE di categoria di progettazione A e B; e dopo 10 anni per le nuove unità marcate CE di categoria di progettazione C e D. I successivi rinnovi devono essere effettuati ogni 5 anni. Per quello che attiene le imbarcazioni non marcate CE, i certificati di sicurezza avranno sempre una validità di 5 anni.
In caso di “evento straordinario”, modifiche rilevanti dell’imbarcazione o di certificati scaduti da più di sei mesi, il documento perde validità ed è necessario sottoporlo a convalida.
Imbarcazioni adibite al noleggio.
Il certificato di idoneità al noleggio, attesta la conformità dei requisiti minimi di sicurezza alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Codice della Nautica, per le unità iscritte al RID (Registro imbarcazioni da diporto).
Il certificato ha una validità di 3 anni.
Il certificato d’ idoneità al noleggio è rilasciato o convalidato dall’ Autorità Marittima a seguito di un accertamento tecnico da parte di un ente autorizzato che in caso di esito positivo rilascia un attesto d’idoneità. Il rinnovo, invece, avviene di diritto immediatamente dopo l’accertamento tecnico da parte di un tecnico.
In caso di “evento straordinario” o modifiche rilevanti dell’imbarcazione il certificato perde di validità ed è necessario sottoporlo a convalida.
Qualora su di una unità da diporto vengano introdotte variazioni che comportano cambiamenti dei parametri tecnici principali (dimensioni, portata, potenza propulsiva, limiti di navigazione), occorre seguire l’intera procedura richiesta per il rilascio della marcatura CE. L’unità va considerata alla stregua di una nuova costruzione, come se fosse immessa in servizio per la prima volta, pertanto sarà necessario il rilascio del nuovo certificato CE. Il proprietario, che in questo caso assume la funzione di responsabile dell’immissione in commercio, ricorrerà all’ente che avrà il compito di verificare la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla direttiva.
È utile ricordare al diportista che in caso di controllo dell’autorità, il certificato scaduto è sanzionabile da un minimo di € 207,00 ad un massimo di € 1.033,00 ma soprattutto essendo un documento non in corso di validità, l’imbarcazione non avrebbe nessuna copertura assicurativa nonostante il pagamento del premio.
Provare poi a vendere una barca con certificato scaduto equivale a vendere una casa senza l’abitabilità … il mercato non perdona.
Marco Scanu, diplomato al nautico, conduttore imbarcazioni, si occupa di comunicazione soprattutto in campo nautico.