Vediamo cosa dice la legge nazionale.
Il decreto Ronchi D.L.22/97 le classifica come segue:
...omissis...
ART. 7
(Classificazione)
Omissis...
Quindi, a livello nazionale le alghe non sono rifiuti speciali ma comuni rifiuti urbani parificati agli scarti di giardinaggio.
Il loro problema nasce dal fatto che si trovano in area demaniale, notoriamente area delicata, fascia definita dal codice civile artt. 822-830 sulla quale hanno competenze: la Regione, la Provincia, il Comune, la Capitaneria di porto, la ASL, la Forestale, l’Autorità doganale, l’Intendenza di finanza, i Beni ambientali e la Tutela al paesaggio, con ordinanze, decreti, determinazioni, talvolta in contrasto tra loro che rendono praticamente impossibile determinare con chiarezza e senza incorrere in presunte violazioni, gli interventi per la pulizia e lo smaltimento.
Stendiamo un velo pietoso sui tempi che impiegano per rispondere agli operatori e mettersi d’accordo sugli interventi.
La legge recita che un rifiuto va rimosso e smaltito addebitandone il costo al produttore o al detentore... ne sappiamo qualcosa con le nostre bollette per i rifiuti solidi urbani... ma le alghe le ha prodotte il mare ... e sono depositate sul demanio quindi... il mare non paga... il demanio in questo caso non si capisce di chi è... ovviamente.
Deve pulirle il concessionario!!! È vero, per quanto riguarda i metri quadri a lui assegnati è vero. Ma la battigia, la fascia dei 5 metri dal battente del mare, quella non viene data in concessione a nessuno e rimane di libero transito, quella dove tra l’altro si spiaggiano tonnellate di alghe... perchè deve pulire il concessionario? Perchè così sembra recitare l’atto concessionario (art. 11 par 4) che parla molto genericamente di pulizia anche dell’arenile circostante... ma ovviamente sono decisioni e imposizioni impugnabili.
Inoltre le spiagge libere sono affidate dal demanio (ordinanza delle Capitanerie di porto) ai Comuni quindi a loro spetta in primis l’organizzazione della pulizia delle aree pubbliche.
La risoluzione 158/E del 5 novembre 1999 del ministero delle finanze (www.finanze.it) riguardo al quesito: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – sgombero delle alghe –, dice:... appare arduo e irrilevante la ricerca di un soggetto determinato cui ascrivere la produzione e la detenzione... trattandosi di luoghi ad uso pubblico... sia spiagge libere che la battigia non rientrante nella concessione.
L’onere economico grava non sul titolare della proprietà demaniale (stato) che non è soggetto produttore dei rifiuti, nè sul comune... ma è da ripartire tra i singoli utenti. (le amministrazioni summenzionate n.d.r.)
Finalmente si capisce qualcosa! Le amministrazioni summenzionate devono mettersi le mani in tasca e ripulire le alghe.
Si, utopia..., prima che tutti siano d’accordo passano anni...
Ma le autorità preposte hanno la possibilità di legiferare in condizioni d’urgenza. Sempre il decreto Ronchi le autorizza come segue:
ART. 13
(Ordinanze contingibili e urgenti)
Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanita' entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
Gli operatori ci campano la famiglia e onestamente il problema è esasperante ed estenuante per come viene affrontato. Non vogliamo per questo condonare nessun pirata che vandalizza con mezzi meccanici arenili a lui affidati, ma d’altra parte bisogna rendersi conto che l’economia di migliaia di famiglie è legata alla stagione balneare. Coloro che stanno in un ufficio amministrativo con l’aria condizionata e lo stipendio a fine mese devono usare empatia e mettersi nei panni di chi lo stipendio non ce l’ha.
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Marco Scanu, diplomato al nautico, conduttore imbarcazioni, si occupa di comunicazione soprattutto in campo nautico.